Art. 11.
(Programmi di recupero).

      1. I programmi di recupero definiscono, nell'ambito del territorio comunale, gli interventi necessari e la rispettiva quantificazione dei costi:

          a) sugli edifici pubblici o di uso pubblico, sulle infrastrutture e sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

          b) sui beni immobili di proprietà di privati;

 

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          c) sugli edifici di edilizia residenziale pubblica;

          d) sui beni artistici e culturali;

          e) sul territorio e sui beni paesaggistici e ambientali.